Investigazioni aziendali

EFFICACI INDAGINI PER FINTE MALATTIE E DOPPIO LAVORO

DIAG Investigazioni svolge indagini per finte malattie e doppio lavoro. L’agenzia di Ravenna offre tutta una serie di trattamenti di investigazione orientati alle aziende estremamente preziosi e di grande importanza per il corretto e migliore funzionamento di ogni ditta.
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Ampia varietà di indagini aziendali

In particolare, DIAG Investigazioni di Ravenna, diretta da Mirko Valenti, è specializzata nelle indagini per finte malattie e doppio lavoro e in tutte le seguenti tipologie di indagini.
  • Simulazione di malattia e infortunio

    L’investigazione è rivolta a dimostrare l’insussistenza della malattia o dell’infortunio, quale causa inabilitante alla prestazione lavorativa. Nel caso di illecito la raccolta delle prove è finalizzata a supportare una contestazione o un’interruzione del rapporto per giusta causa.

  • Pre-assunzione, verifica curriculum

    La ricerca del personale adatto ai ruoli richiesti ha un valore molto importante nella gestione delle risorse umane del sistema impresa. Il danno cagionato da una candidatura sbagliata, per l’azienda è rilevante in termini di immagine, di risorse economiche ed emotive. La nostra indagine è volta ad accertare la veridicità delle informazioni dichiarate sul curriculum e in sede di colloquio. Viene quindi valutata l’idoneità del candidato alla luce delle esperienze passate.

  • Relative al doppio lavoro non dichiarato

    L’attività è mirata alla raccolta di prove su eventuali attività non dichiarate. Nel caso di illecito la raccolta delle prove è finalizzata a supportare una contestazione o un’interruzione del rapporto per giusta causa.

  • Sull'uso difforme di beni e strumenti aziendali

    Vengono accertati e documentati quei comportamenti che evidenziano eventuali utilizzi di beni e strumenti aziendali con finalità diverse da quelle previste.

  • Relative alla concorrenza sleale

    Le norme qualificano la concorrenza sleale in: atti idonei a creare confusione con l'attività di un concorrente ex art. 2598, c.c.; atti tendenti a influire scorrettamente sulle scelte del pubblico, incidendo negativamente sulla altrui immagine e positivamente sulla propria ex art. 2598 n. 2, c.c.; in via residuale, tutti gli atti di concorrenza diversi dai precedenti compiuti con modalità non conformi alla correttezza professionale art. 2598 n. 3, c.c.; infine, quando gli atti di concorrenza sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore degli stessi è tenuto al risarcimento dei danni e può essere pubblicata la sentenza ex art. 2600, c.c..

  • Violazione del patto di non concorrenza

    L'investigazione viene svolta per acquisire quegli elementi che sono lesivi del patto di non concorrenza formalizzato, secondo le norme vigenti, tra il Cliente ed il domandato.

  • Sulla violazione dell'obbligo di fedeltà dei dipendenti e dei patti di segretezza

    Nel codice civile l'art. 2105 impone l'obbligo di fedeltà ai lavoratori dipendenti. Tale disposizione sancisce il divieto di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio; la norma fa inoltre divieto al lavoratore di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore.

  • A tutela del marchio

    L’attività investigativa è rivolta all’acquisizione di elementi probatori su contraffazioni e violazioni di marchi e brevetti. I tre reati fondamentali in materia di marchi sono: contraffazione del marchio ex art. 473, c.p.; commercio di prodotti con marchio contraffatto ex art. 474, c.p.; commercio di prodotti con marchio mendace ex art. 517, c.p.; infine, viene previsto secondo l’art. 514 del codice penale il reato che punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati cagiona un nocumento all'industria nazionale. L'indagine investigativa è finalizzata a rivelare gli autori e le dinamiche attuate per compiere il dolo. Indagini su insider trading Con la legge 17 maggio 1991 n. 157, è stato introdotto nel nostro ordinamento il divieto di sfruttamento in Borsa di informazioni riservate, in attuazione alla direttiva CEE n. 89/592 del 13 novembre 1989. Il nostro intervento accerta l’esistenza di elementi a eventuale conferma dell’illecito.

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